pratica forense - delibera COA emergenza sanitaria Covid-19

Il Consiglio, in data 16.03.2020, ha deliberato "di ritenere che per il semestre o i semestri di pratica nei quali si collochi il periodo compreso tra il 09.03.2020 ed il 03.04.2020 - con espressa previsione di ampliamento di tale arco temporale, in base all'evolversi della situazione sanitaria nazionale - lo svolgimento del tirocinio potrà essere certificato anche in assenza del numero minimo di udienze come sopra previsto, precisandosi che tale certificazione è in ogni caso subordinata alla verifica, da parte del Consiglio, dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione, fatta salva la deroga così apportata, dei criteri di cui al regolamento n. 70/16. Saranno valutate, pertanto, ai fini dell’effettività del tirocinio, le udienze precedenti e successive all'arco temporale sopra indicato, applicando il criterio proporzionale sia nell'ambito del semestre che, eventualmente, dei diciotto mesi di pratica forense, nonché le attività svolte dal praticante ed aventi ad oggetto la predisposizione di atti e/o pareri, effettuazione di ricerche o approfondimenti, trasmessi allo studio del dominus attraverso sistemi di “telelavoro” (posta elettronica o modalità telematiche in genere)."

In allegato l'estratto completo della delibera

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